Premessa
L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, nonché di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Questa forma di accesso si affianca e si distingue dal punto di vista soggettivo dalla previgente disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, in quanto la richiesta di accesso civico non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e una particolare motivazione, mentre l’accesso ai documenti della L. 241/1990 è uno strumento finalizzato a proteggere soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi
Inoltre, dal punto di vista oggettivo, l’accesso civico riguarda anche i dati e le informazioni detenuti dall’Ente oltre che documenti in senso stretto mentre i limiti applicabili alla richiesta di accesso civico sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati per l’accesso ai documenti, essendo consentito alle Pubbliche Amministrazioni impedire l’accesso civico nei casi in cui questo possa compromettere particolari interessi pubblici e privati.
Alla luce di tali distinzioni, le due diverse modalità di accesso possono essere liberamente scelte dagli interessati a seconda dello scopo perseguito o dell’interesse che si intende tutelare.
Esercizio del diritto
Il diritto di accesso civico viene esercitato attraverso la richiesta di documenti, informazioni o dati. L’esercizio del diritto di accesso civico è riconosciuto a chiunque, è gratuito, non deve essere motivato.
Modalità avvio
L’istanza di accesso civico, contenente le complete generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
L’istanza di accesso civico può essere presentata sul MODULO appositamente predisposto (di seguito pubblicato) anche per via telematica ed è presentata, in alternativa, ad uno dei seguenti uffici:
Istanza di accesso civico (link pdf)
Procedimento
Il procedimento di accesso civico è descritto nel capo III (articoli 17 – 25) del “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'E.G.A.S” adottato con Decreto n. 60 del 28/06/2016